Art. 39.
(Estinzione del processo esecutivo).

      1. In materia di estinzione del processo esecutivo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere, nell'espropriazione mobiliare, l'estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita da determinare con riferimento ad una percentuale di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo; devono, altresì, prevedere che, nell'espropriazione presso terzi, l'ufficiale giudiziario raccolga, ove possibile, la dichiarazione del terzo in sede di pignoramento.

 

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